Premessa.
L’art. 149 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005 n.209) prevede la “procedura di risarcimento diretto” dei danni derivanti dalla circolazione stradale, comunemente, ma nello stesso tempo impropriamente, denominata di “indennizzo diretto”, come se l’avente diritto non potesse reclamare il pieno ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto.
Di recente, con D.P.R. 18/7/2006 n.254 è stato emanato il regolamento attuativo di cui all’art.150 del codice e, proprio in questa nuova normativa, è rimarcato che l’impresa di assicurazione deve adoperarsi affinché il danneggiato consegua “la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno” (art. 9, c.1).
La procedura speciale in parola, rispetto a quella ordinaria contemplata dall’art.148, non trova, come tale, applicazione in ogni caso, bensì quando ricorrono determinati presupposti.
In particolare, deve trattarsi di sinistro che si verifichi nel territorio della Repubblica italiana, tra due (e non più) veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o lesioni di lieve entità al conducente.
Dal momento che la procedura di risarcimento diretto, oltre ai danni al veicolo e ai danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, “si applica anche al danno alla persona subìto dal conducente non responsabile, se risulta contenuto nel limite previsto dall’art.139”, può accadere che lo stesso soggetto sia pure assistito da assicurazione sociale e che, per le inabilità riportate, abbia diritto ad ottenere prestazioni dall’Ente di previdenza.
Ricorrendo questa ipotesi, e dunque, ove si profili un intervento dell’Inail, tanto il conducente-danneggiato che l’Istituto di assicurazione sociale devono rivolgersi “all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”, ovvero la presenza dell’Inail esclude l’applicabilità della procedura di cui all’art.149 del codice?
Questo ed altri interrogativi pone la nuova procedura speciale di risarcimento, con riguardo alla surroga dell’Inail, ed ai quali occorre tentare di dare una risposta.
L’applicabilità della procedura speciale all’Inail.
La prima basilare questione è, naturalmente, se l’evenienza della surroga dell’assicuratore sociale porti, di per sé, a ritenere applicabile l’art. 148 del codice e non consenta affatto il ricorso alla procedura di risarcimento diretto.
In altre parole, se il conducente danneggiato, nel formulare la richiesta di risarcimento, dichiara di avere diritto a prestazioni da istituto gestore di assicurazione sociale obbligatoria, per ciò stesso, la strada da percorrere è quella ordinaria ?
Le soluzioni teoricamente prospettabili sono tre, in ordine all’applicabilità della procedura speciale: a) è esclusa per entrambi i soggetti (infortunato ed Inail); b) rimane riservata al solo conducente e non all’Inail; c) riguarda entrambi.
- La prima risposta troverebbe fondamento nella considerazione che i presupposti di legge escluderebbero l’intervento di altro soggetto, anche per semplificare ed accelerare la liquidazione del danno a favore del conducente non responsabile.
- La seconda soluzione sarebbe rispettosa del dettato normativo che vorrebbe il solo conducente beneficiario del risarcimento diretto.
L’Inail, al pari del terzo trasportato, dovrebbe seguire la sua strada, diversa da quella consentita all’infortunato.
Se pure nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati, infatti, la disciplina del risarcimento diretto vale ugualmente per il conducente, e il trasportato dovrà agire secondo il dettato dell’art.141 del codice (così stabilisce l’art. 149 ed è ripetuto dall’art.3 del Reg.)
- L’ultima opinione sembra, tuttavia, quella da preferire, per più d’una ragione.
Va immediatamente rilevato che quello del terzo trasportato è “un altro danno”, diverso dal pregiudizio sofferto dal conducente, per cui può comprendersi l’esclusione della procedura dell’art.149.
La surroga dell’Inail, per contro, è esercitata nel medesimo diritto del danneggiato.
La necessità che la dichiarazione di cui all’art. 142 del codice, circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, sia contenuta nella richiesta risarcitoria del conducente - come stabilito dall’art. 6, c.2 lett. c) del Regolamento attuativo- induce a ritenere che la surroga non è d’impedimento alla applicazione dell’art.149 del codice.
Siccome, però, potrebbe obiettarsi che la predetta dichiarazione, se positiva, avrebbe semmai effetto preclusivo, risolutiva si reputa la considerazione secondo cui, mentre il vecchio testo dell’art. 28 L. 24/12/1969 n.990 faceva esplicito riferimento all’assicuratore del responsabile, il nuovo testo normativo contenuto nell’art.142 del codice indica genericamente “l’impresa di assicurazione”, come soggetto tenuto agli adempimenti prescritti a salvaguardia del diritto di surroga dell’ente di previdenza, con ciò lasciando chiaramente intendere che può trattarsi anche dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal conducente-assicurato Inail.
Per non dire, poi, che sarebbe assurdo immaginare che alla valutazione del medesimo danno, nonché al rimborso all’Inail e al pagamento del “differenziale” al danneggiato, provvedano imprese di assicurazioni diverse, ossia del responsabile civile per quanto riguarda l’Inail e del veicolo utilizzato, per quanto riguarda il conducente.
Logica vuole che venga compiuta un’unica e non differente valutazione del medesimo danno alla persona, per poi ripartire il quantum risarcitorio tra Inail e conducente infortunato.
Le lesioni di lieve entità rilevanti per l’art.149.
Il danno alla persona subìto dal conducente non responsabile deve essere contenuto nel limite previsto dall’art.139 del codice.
Deve trattarsi cioè di danno biologico per lesioni di lieve entità, pari o inferiori al nove per cento, secondo i criteri del codice delle assicurazioni.
Dati (finché non interverrà una riforma) i differenti parametri valutativi di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, può aversi un danno biologico ex art. 13 D. Lgs. n.38 del 23/2/2000, superiore ovvero pari o inferiore al nove per cento.
Tale valutazione, valida in ambito INAIL, è irrilevante ai fini dell’applicabilità dell’art.149 del codice, poiché quel che conta è che si tratti di postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento secondo le previsioni dell’art.139 del codice delle assicurazioni.
Può verificarsi, infatti, che un 10% in ambito previdenziale corrisponda ad un 9% nel settore RCA o che un 9% secondo la valutazione INAIL corrisponda ad un 10% in RCA, così rendendo applicabile o meno, per il conducente e l’assicuratore sociale che agisce in surroga, il ricorso all’art.149 del codice.
E’ superfluo aggiungere che la procedura speciale del risarcimento diretto vale anche nel caso in cui l’Inail si sia limitato a corrispondere l’indennità d’inabilità temporanea, senza riconoscimento di indennizzo in capitale, per essere i postumi inferiori al 6%.
Come è noto, secondo le previsioni dell’art. 13, c.2, lett. a) del D. Lgs. n.38/2000, il danno biologico non viene indennizzato dall’Istituto di previdenza per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate in franchigia.
La procedura per l’INAIL.
Nella procedura di risarcimento diretto, posto che questa trovi applicazione nel singolo caso, il conducente che ha riportato lesioni personali deve, tra l’altro, nella richiesta da rivolgere all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, dichiarare espressamente - come s’è detto - di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, ovvero di avere diritto alle prestazioni medesime.
Occorre precisare che il dichiarare di non avere diritto a prestazioni tranne l’indennità di inabilità temporanea, equivale a dichiarazione positiva che obbliga l’assicurazione a porre in essere gli adempimenti prescritti dall’art.142.
Perché si abbia, infatti, dichiarazione negativa occorre attestare di non avere diritto “ad alcuna prestazione”, come si legge chiaramente ed inequivocabilmente nell’art.142 del codice.
La differenza è sostanziale e di non poco momento, perché diversamente si rimetterebbe all’infortunato l’indicazione delle prestazioni e non all’Inail che potrebbe così vedersi rimborsato il solo costo provvisorio della indennità di temporanea e non il danno biologico, riconosciuto a seguito di proposta opposizione ex art.104 D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.
In caso di pseudodichiarazione negativa, la Compagnia che paga l’intero danno biologico al danneggiato, rimane obbligata nei confronti dell’Istituto di previdenza.
Se l’infortunato, nel domandare il risarcimento, non rende la dichiarazione di cui all’art.142, la stessa impresa deve invitarlo a fornire l’integrazione e, finché non si provveda, i termini per la liquidazione sono addirittura interrotti (art. 7 del Reg.), con la conseguenza che non si può accusare d’inerzia l’assicurazione. Che questa non possa provvedere alla liquidazione del danno, senza avere prima acquisito la dichiarazione dal soggetto danneggiato, risulta altresì dall’art.142, c.2 del D. Lgs. n.209/2005.
La richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato non è alternativa (art.149, c.1), nel senso che, ricorrendo le condizioni di legge, il conducente non può optare per la forma ordinaria e va indirizzata, per conoscenza, anche alla Compagnia dell’altro veicolo coinvolto (art.145, c.2).
Nell’ipotesi di infortunio in itinere, sarebbe stato opportuno prevedere l’obbligo di comunicazione (con il contenuto prescritto dall’art. 6 del Reg.), anche all’Inail, allo scopo di fargli conoscere i dati necessari per eseguire il calcolo civilistico del danno, entro il cui limite è ammessa la rivalsa.
Per la verifica delle condizioni di applicabilità del sistema di risarcimento diretto (ossia per accertare che si tratti di veicolo che abbia la copertura assicurativa e per accertare la dinamica del sinistro, ai fini dell’attribuzione della responsabilità), l’assicurazione di cui all’art.149, c.1 deve dare immediata comunicazione della pervenuta richiesta risarcitoria, tanto all’assicurato ritenuto responsabile del sinistro che alla sua Compagnia (art.5, c.3 del Reg.).
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento dal conducente-danneggiato, contenente la dichiarazione positiva di cui all’art.142 del codice, l’impresa di assicurazione è obbligata a darne comunicazione all’INAIL e non potrà procedere alla liquidazione del danno, se non “previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare”.
Tale accantonamento è doveroso e provvisorio, in attesa cioè che l’Inail, nel termine di quarantacinque giorni, si pronunci circa la volontà di surroga nei diritti del danneggiato.
Se l’Inail, avvertito dalla impresa di assicurazione, non prende posizione, potrà disporsi la liquidazione in favore del danneggiato.
Se, per contro, l’Istituto di previdenza manifesti la propria volontà di surroga, l’assicurazione, potrà procedere alla liquidazione, ma non senza avere accantonato le somme per il soddisfacimento del credito dell’INAIL.
Pertanto, dopo la positiva pronuncia dell’ente, l’impresa deve disporre in via, stavolta, definitiva l’accantonamento delle somme per il rimborso del costo dell’infortunio.
Quel che l’art.142 richiede, e ritiene sufficiente per l’obbligo dell’accantonamento, è la semplice comunicazione della dichiarazione dell’Inail di avere ammesso il soggetto assicurato all’indennizzo, con la conseguente manifestazione di volontà di surroga, e non la pronta e definitiva specificazione del credito che, al momento, può riguardare la sola indennità di inabilità temporanea e/o l’indennizzo in capitale in misura provvisoria ex art. 13, c.8 D. Lgs. n.38/2000 ovvero quello definitivo, ma opposto con impugnazione in sede amministrativa ai sensi dell’art.104 D.P.R. n.1124/1965.
Alla domanda se è conciliabile l’obbligo dell’accantonamento con quello del rispetto dei ristretti termini per concludere la procedura di liquidazione e pagamento a favore del danneggiato, può rispondersi che, la manifestazione della volontà di surroga, non impedisce la celere soddisfazione della pretesa risarcitoria, ma impone soltanto all’impresa di assicurazione di riservare per l’INAIL le somme sufficienti “a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare”, in modo da salvaguardare il diritto di surroga dell’assicuratore sociale.
La comunicazione della dichiarazione della volontà di surroga da parte dell’INAIL dovrà rivolgersi, nel sistema del risarcimento diretto, di certo all’impresa di assicurazione di cui all’art.149, c.1, ma anche all’assicuratore del responsabile ed a quest’ultimo, se non altro per le conseguenze sul tipo di procedura applicabile, derivanti dalla diversità dei criteri di determinazione del grado di menomazione, valevoli in sede previdenziale e nel settore RCA.
Non va, d’altra parte, dimenticato che lo stesso conducente-danneggiato deve inviare la richiesta risarcitoria, “per conoscenza, anche all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto” (art.145 c.2).
Azione di risarcimento ed azione di surroga.
Ai fini della proponibilità dell’azione di risarcimento, nel caso che si applichi la procedura di cui all’art.149, occorre il decorso di sessanta giorni, ovvero di novanta ove si tratti di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia formulato la propria richiesta risarcitoria, con le modalità ed i contenuti oggi stabiliti dal regolamento attuativo.
Sarà facile, pertanto, per l’impresa di assicurazione - ma sarà anche fonte di controversia - eccepire l’improponibilità dell’azione, per la inosservanza delle forme prescritte.
Si consideri, comunque, che il “supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento” deve essere fornito dalla stessa impresa di assicurazione a favore del danneggiato-richiedente e, in genere, “ogni assistenza informativa e tecnica” (art.9 c.1 Reg.).
A termini dell’ultimo comma dell’art. 149, in caso di comunicazione dei motivi che non consentono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta per il risarcimento dei danni, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile non può essere chiamata in causa, ma può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Nel giudizio, l’Inail non è litisconsorte necessario, mentre potrebbe ritenersi tale il responsabile civile.
Per effetto, tuttavia, della manifestata volontà di surroga e da tale momento, l’infortunato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento di spettanza dell’Inail, non solo se quest’ultimo partecipi al giudizio risarcitorio, ovvero se la successione particolare nel credito sia avvenuta prima del giudizio, ma anche se essa intervenga nel corso della causa promossa dal danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione.
Anche di fronte alla condanna al pagamento in favore del danneggiato, l’assicurazione non potrà effettuare il pagamento in forza di sentenza esecutiva, dovendo comunque riservare all’Inail le somme sufficienti a coprire il credito dell’ente .
Dalla legge non si ricavano, infatti, elementi che possano far ritenere che l’ente gestore di assicurazione sociale, una volta pendente controversia giudiziaria tra il danneggiato e l’assicurazione, non possa conseguire quanto spettantegli, se non intervenendo in giudizio.
Tutti questi principi sono stati, più volte, affermati in giurisprudenza (Cass. Sez. III, 17/1/2003 n.604; 25/1/1995 n.843; 1/6/1991 n.6170).
Se non necessario, si comprende, quindi, che è interesse della impresa di assicurazione chiamare in causa l’Inail, per la corretta e comunque definitiva ed incontrovertibile ripartizione del quantum risarcitorio tra l’Istituto di previdenza e il soggetto infortunato.
I compensi professionali.
Fondati dubbi, e da più parti, sono stati manifestati circa la legittimità della norma (art.9, c.2 Reg.) che esclude, nella procedura di risarcimento diretto, e a differenza di quella ordinaria (art. 148, c.11), la corresponsione dei compensi per la consulenza o assistenza professionale, di cui si sia avvalso il danneggiato, diversa da quella medico-legale.
La Cassazione, Sez. III, nella sentenza 31/5/2005 n.11606, in ragione del diritto di difesa, ha riconosciuto al danneggiato in un sinistro stradale, il diritto di farsi assistere da un legale di fiducia, anche nella fase pregiudiziale, e di ottenere il rimborso del relativo compenso.
Volendo, comunque, prescindere da tali questioni, supponendone il superamento, si può tentare un’interpretazione dell’attuale norma regolamentare, emanata in attuazione dell’art. 150, c.1, lett. d) del codice delle assicurazioni.
Va immediatamente rilevato che il comma 2 dell’art.9 del Reg. non può considerarsi avulso dal disposto che lo precede, espresso dal comma 1.
Pertanto, deve leggersi nel senso che, anzitutto, l’impresa di assicurazione, “nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede”, deve fornire al danneggiato “ogni assistenza informativa e tecnica”, compreso - come s’è visto - “il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento”, in maniera tale da fargli ottenere “ la piena realizzazione” del suo diritto.
Se l’impresa di assicurazione, effettivamente, si adopererà in tal senso, fornendo la migliore assistenza ed offrendo, nei termini di legge, il pagamento dell’intero danno, che sarà pure accettato dall’infortunato, potrebbe non esservi motivo per aggiungere alle somme corrisposte, anche gli eventuali compensi, per essersi avvalso, sostanzialmente, dell’approvazione di un avvocato.
Nel caso, invece, in cui la somma offerta, non sia accettata e, grazie all’intervento del professionista, il danneggiato ottenga, in via stragiudiziale, l’esatto ed integrale pagamento del risarcimento, non spontaneamente effettuato dalla compagnia assicuratrice, la stessa norma dell’art.9, c.2 del Reg. non esclude la corresponsione degli onorari legali.
Così, ad esempio, se l’intervento dell’avvocato porta ad un aumento della somma offerta e non accettata dal danneggiato - secondo quanto previsto dall’art.9 cit. -, l’utile assistenza legale dovrà essere compensata dall’impresa di assicurazione.
Per quanto concerne l’Inail, quella dell’art.9 è una deroga alla regola ricavabile dall’art. 148, c.11 del codice, come tale di stretta interpretazione.
L’Inail non è il “danneggiato” come definito dall’art.1 del Reg., né il contraente che possa beneficiare dell’assistenza tecnica e informativa prevista dall’art.9 c.1.
L’Inail, mediante i propri organi interni, deve poter conseguire il rimborso di quanto spettantegli, considerato il preminente interesse pubblico alla reintegrazione del patrimonio dell’ente.
E’ altresì evidente che l’eventuale accettazione da parte del danneggiato, non vincola l’Istituto di previdenza.
Comunque, la “migliore prestazione del servizio” (art.9, c.1), cui è tenuta l’impresa di assicurazione nella procedura di cui all’art. 149 del codice, dovrebbe essere una garanzia anche per l’Inail, trattandosi della gestione del medesimo danno.